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La prima regolamentazione dell'attività di consulenza è rinvenibile nel nostro ordinamento nella legge 2 gennaio 1991, n. 1. La legge n° 1/91 distingueva due tipologie di attività di consulenza finanziaria in senso lato: la consulenza in materia di valori mobiliari, ossia la consulenza sugli investimenti, e la consulenza in materia di struttura finanziaria, strategia e organizzazione di impresa (la cosiddetta finanza aziendale o corporate finance). La prima era considerata un'attività di intermediazione mobiliare e dunque riservata in via esclusiva alle Sim. La seconda rientrava fra i servizi accessori, quelli cioè che potevano essere svolti dalle Sim e da altri soggetti. A seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento in valori mobiliari, meglio nota come Eurosim, il settore dell'intermediazione mobiliare nazionale ha subito un irreversibile processo di trasformazione ed evoluzione. Il processo di revisione è iniziato con l'emanazione del decreto lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (c.d. decreto Eurosim) e concluso con l'entrata in vigore del Tuf (testo unico della finanza) ossia decreto lgs. n.58/1998. In particolare il Dlgs n° 415/96 ha liberalizzato l'attività di consulenza il cui esercizio, nell'ambito dell'applicazione della normativa precedente, la legge 1/1991 del 2 gennaio 1991, veniva invece riservata in via esclusiva alle società di intermediazione mobiliare autorizzate e dotate di specifici requisiti patrimoniali e professionali. La consulenza in materia di valori mobiliari, ora denominata consulenza in materia di strumenti di investimenti finanziari, scompare dal novero delle attività riservate in via esclusiva alle Sim e compare accanto alla finanza d'impresa, fra i servizi accessori (art. 1, comma 4, lett. d) e f)). L'emanazione del Tuf non ha comportato variazioni all'impostazione del decreto Eurosim, completando l'attività di consulenza nell'art. 1, comma 6, lett. f. Con la nuova normativa dunque, la consulenza finanziaria diviene un'attività libera, che chiunque, persona fisica o giuridica, Sim o non Sim, può rendere al pubblico degli investitori nei modi e nelle forme che più riterrà opportuni. Per rigore espositivo il dispositivo legislativo specifica come limite, all'attività di consulenza sugli investimenti, tutte le materie riservate a norma di legge agli intermediari abilitati. Le materie riservate a norma di legge sono i servizi d'investimento ossia: · negoziazione; · gestione individuale di patrimoni; · raccolta ordini; · mediazione; · sollecitazione al pubblico risparmio.
Il 17 febbraio 2007, con la Legge 13, è stata recepita in Italia la Direttiva 2004/39/CE che istituzionalizza la consulenza finanziaria senza conflitti di interesse che verrà regolamentata con un apposito Albo professionale |
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